Q.01

Come si fa la valutazione del rischio chimico in azienda?

In Italia la valutazione del rischio chimico la fa il datore di lavoro, come parte del DVR previsto dall'art. 28, seguendo i criteri del D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I (artt. 221-232). Si parte dall'inventario degli agenti chimici pericolosi. Poi si stima l'esposizione, con modelli/algoritmi oppure con misurazioni secondo UNI EN 689. Il punto centrale è stabilire se il rischio è "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" (art. 224, c. 2), perché da questo dipendono tutti gli obblighi successivi.

Approach: Ho consultato il testo vigente del D.Lgs. 81/2008 (Normattiva) e le guide INAIL sul rischio chimico. Riguarda solo la normativa italiana di sicurezza sul lavoro. Non ho verificato gli obblighi REACH/CLP del fornitore né la disciplina ATEX (Titolo XI).

1. Chi la fa e come va documentata

  • La fa il datore di lavoro, insieme all'RSPP e al medico competente (quando c'è sorveglianza sanitaria). L'RLS va consultato prima [1].
  • Il DVR deve avere data certa. Deve descrivere i criteri usati, le misure adottate, i DPI e il programma di miglioramento [2].
  • Le procedure standardizzate per le aziende fino a 50 lavoratori (art. 29, c. 6) non valgono se in azienda c'è esposizione a rischi chimici o cancerogeni, mutageni o reprotossici [3].

2. Le fasi in pratica

  1. Analisi del ciclo produttivo e inventario degli agenti. Si censiscono tutte le sostanze e miscele presenti [4]. Vanno inclusi:

    • gli agenti classificati CLP;
    • gli agenti non classificati ma pericolosi per come vengono usati, compresi quelli con un valore limite nell'Allegato XXXVIII [5];
    • i prodotti di processo, come i fumi di saldatura [6].
  2. Raccolta delle informazioni (art. 223, c. 1) [7]:

    • proprietà pericolose;
    • SDS REACH;
    • livello, modo e durata dell'esposizione;
    • quantità e circostanze di lavoro;
    • VLEP e valori limite biologici;
    • efficacia delle misure già adottate;
    • esiti della sorveglianza sanitaria.

    Se le informazioni non bastano, il fornitore deve dare quelle aggiuntive (c. 4).

  3. Casi da includere obbligatoriamente. Manutenzione e pulizia, dove è prevedibile un'esposizione notevole. In caso di più agenti va valutato l'effetto combinato (art. 223, cc. 2-3).

  4. Stima dell'esposizione. Si raggruppano i lavoratori per mansione o gruppo omogeneo.

    • Modelli/algoritmi. Secondo INAIL sono utili soprattutto per PMI e laboratori. Vanno però usati con senso critico e verificati da un esperto e dal medico competente [8]. INAIL cita come modelli diffusi Movarisk, Inforisk e A.R.Chi.M.E.D.E. [9]. Nell'algoritmo, DPI e misure specifiche non devono abbassare il livello di rischio [10]. Per i cancerogeni non si può mai concludere che il rischio sia irrilevante [11].
    • Misurazioni (art. 225, c. 2). Sono obbligatorie periodicamente, a meno che si dimostri con altri mezzi un livello di protezione adeguato. Si usano i metodi dell'Allegato XLI (UNI EN 482, UNI EN 689, ecc.) [12][13]. L'INAIL (2026) fa riferimento a UNI EN 689:2019.
      • Test preliminare: 3 misure tutte sotto 1/10 del VLEP, oppure 4 sotto 0,15 VLEP, oppure 5 sotto 0,20 VLEP.
      • Altrimenti test statistico: almeno 6 misure [14].
  5. Giudizio sul livello di rischio. Va dato per ciascun agente, con una motivazione razionale [8].

    • Rischio "basso e irrilevante": bastano le misure generali dell'art. 224, c. 1. Non si applicano gli artt. 225, 226, 229 e 230 [15]. I decreti ministeriali che dovevano fissare i parametri non sono stati adottati entro il termine, quindi il giudizio resta al datore di lavoro (art. 232, c. 4) [16].
    • Rischio "non irrilevante": scattano le misure specifiche, in questo ordine di priorità:
      1. sostituzione;
      2. controlli tecnici;
      3. protezione collettiva e misure organizzative;
      4. DPI;
      5. sorveglianza sanitaria. Si aggiungono le procedure di emergenza (art. 226) [12][17].

3. Cosa ne consegue

  • Superamento del VLEP. Bisogna rimuovere subito le cause, informare i lavoratori e comunicarlo senza indugio all'organo di vigilanza [18]. I risultati delle misure vanno allegati al DVR e comunicati agli RLS [12].
  • Sorveglianza sanitaria. Riguarda gli esposti ad agenti tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, STOT, tossici in caso di aspirazione e CMR di categoria 2.
    • Si fa prima dell'assegnazione alla mansione, di norma ogni anno e alla cessazione del rapporto.
    • Il monitoraggio biologico è obbligatorio se esiste un valore limite biologico [19].
  • Informazione e formazione. Bisogna garantire accesso alle SDS, ai dati della valutazione e ai VLEP [20].

4. Aggiornamento

  • Va aggiornata periodicamente. Va rifatta anche dopo modifiche rilevanti o quando la sorveglianza sanitaria lo rende necessario [7].
  • In questi casi il DVR va rielaborato entro 30 giorni [1].
  • Per un'attività nuova, la valutazione va fatta prima di iniziare (art. 223, c. 6).

5. Se ci sono agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici (Capo II)

  • La valutazione segue l'art. 236 e il DVR va integrato con:
    • attività e quantitativi;
    • numero degli esposti;
    • livelli di esposizione;
    • misure e DPI adottati;
    • indagini svolte sulla sostituzione.
  • Va ripetuta almeno ogni tre anni [21].
  • L'ordine degli interventi è fisso: prima la sostituzione, poi il sistema chiuso, poi la riduzione al livello più basso tecnicamente possibile. Vanno rispettati i limiti dell'Allegato XLIII [22].
  • Restano in ogni caso i divieti dell'Allegato XL (art. 228) [23].

Se le è utile, posso controllare i VLEP dell'Allegato XXXVIII o la classificazione CLP armonizzata delle sostanze che usate in azienda.

Q.02

Quando il rischio chimico è irrilevante per la salute?

La legge non fissa una soglia numerica. Il rischio è "irrilevante per la salute" quando la valutazione dimostra che, per tipo e quantità dell'agente, modalità e frequenza dell'esposizione, il rischio è trascurabile e bastano le misure generali dell'art. 224, comma 1 [15]. I decreti dovevano fissare i parametri, ma non sono stati adottati entro il termine. Quindi il giudizio spetta al datore di lavoro (art. 232, c. 4) [16].

Approach: Ho consultato il testo vigente del D.Lgs. 81/2008 (artt. 224 e 232) e le pubblicazioni INAIL sul rischio chimico, che danno i criteri operativi.

Cosa dice la norma

  • Art. 224, c. 2. Le due condizioni vanno insieme: rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. Inoltre le misure generali del comma 1 devono bastare a ridurre il rischio. Solo così non si applicano gli artt. 225 (misure specifiche e misurazioni), 226 (emergenze), 229 (sorveglianza sanitaria) e 230 (cartelle sanitarie) [15].
  • Art. 232, cc. 3-4. I decreti dovevano definire l'irrilevanza in base a tipo, quantità ed esposizione, tenendo conto dei valori limite indicativi UE [16]. Non sono stati adottati, quindi decide il datore di lavoro.
  • INAIL considera separatamente i due assi, sicurezza e salute, e ne ricava quattro combinazioni. Solo quella "basso/irrilevante" permette di applicare soltanto le misure generali [24]. Se il rischio per la salute non è irrilevante, scattano la sorveglianza sanitaria e le cartelle sanitarie [25].

Come si arriva al giudizio (prassi INAIL)

  • Il riferimento è il "livello d'azione". È irrilevante il rischio la cui esposizione sta sotto il livello d'azione; sopra, il rischio è "non irrilevante". Il valore limite resta invece il VLEP della sostanza [26][27].
  • Valutazione preliminare. Si basa su SDS, quantità, tempi di esposizione e organizzazione del lavoro. Può bastare solo se l'esposizione risulta inequivocabilmente sotto il livello d'azione [26].
  • Valutazione approfondita. Se c'è incertezza, servono algoritmi o misure ambientali [26]. Nei siti contaminati INAIL indica lo stesso approccio: con incertezza si passa allo step successivo [28].
  • Il concetto da tenere a mente. Secondo INAIL il livello voluto dalla direttiva va inteso come "lieve e trascurabile". Il valutatore deve verificare criticamente il risultato del modello e, nel dubbio, scegliere i criteri più protettivi [11].

Quando NON si può concludere per l'irrilevanza

  • DPI e misure specifiche non contano. DPI, captazione alla fonte, formazione e informazione non possono abbassare il livello di rischio calcolato, perché sono proprio le misure da adottare quando il rischio non è irrilevante. Servono solo a verificare che il rischio sia sotto controllo [10][29].
  • Cancerogeni e mutageni. Per INAIL non è mai possibile definire un rischio irrilevante, anche se un modello restituisce un punteggio basso [11]. Lo stesso vale per agenti ad alto rischio intrinseco con effetti irreversibili gravi [30].
  • Sensibilizzanti. Stare sotto il VLEP non garantisce l'assenza di sensibilizzazione [31].
  • Piccole quantità di molte sostanze, tipico dei laboratori. Concludere per l'irrilevanza porta spesso a sottostimare il rischio, perché si trascurano gli effetti combinati [32].

Cosa resta comunque obbligatorio

Anche con rischio irrilevante restano dovute:

  • le misure generali dell'art. 15;
  • le misure generali dell'art. 224, c. 1;
  • l'informazione e la formazione dei lavoratori (art. 227) [28].

Se le serve, posso confrontare come i modelli citati da INAIL (Movarisk, Inforisk, A.R.Chi.M.E.D.E.) fissano la soglia di irrilevanza.

Q.03

Quali guanti servono per il rischio chimico?

Non esiste un guanto "per il rischio chimico" valido per tutto. Il guanto si sceglie in base alla sostanza e alle condizioni d'uso che emergono dalla valutazione del rischio. Deve essere un DPI conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e certificato secondo la serie UNI EN ISO 374. Per la sostanza che usate, contano il materiale e il tempo di permeazione (breakthrough), che si ricavano dalla SDS e dai dati del fabbricante del guanto.

Approach: Ho consultato il D.Lgs. 81/2008 (Titolo III, Capo II e Allegato VIII) e le pubblicazioni INAIL sul rischio chimico. Le tabelle INAIL di compatibilità materiale/sostanza sono a colori e il codice colore non si legge nel testo, quindi non riporto giudizi sulle singole sostanze.

1. Cosa chiede la legge (D.Lgs. 81/2008)

  • Requisiti (art. 76). Il guanto deve essere conforme al Reg. (UE) 2016/425 e adeguato al rischio, senza creare a sua volta un rischio maggiore. Deve anche essere adatto al luogo di lavoro e alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore. Se si usano più DPI insieme, devono essere compatibili tra loro [33].
  • Scelta (art. 77, c. 1-2). Il datore di lavoro:
    • individua le caratteristiche che il guanto deve avere;
    • le confronta con i dati del fabbricante;
    • stabilisce la durata d'uso in base a entità del rischio, frequenza dell'esposizione, posto di lavoro e prestazioni del DPI;
    • aggiorna la scelta quando cambiano gli elementi di valutazione [34].
  • Gestione (art. 77, c. 4). Il datore di lavoro deve inoltre:
    • mantenere i guanti efficienti e sostituirli quando serve;
    • assegnarli a uso personale;
    • fornire istruzioni comprensibili e formazione [34].
  • Addestramento. Per i DPI di terza categoria è sempre obbligatorio [35]. Secondo INAIL i guanti contro il rischio chimico sono di III categoria [36].
  • Allegato VIII.
    • Per i rischi chimici i criteri di scelta sono "impenetrabilità, resistenza" [37].
    • Una scelta sbagliata va evitata guardando tipo ed entità del rischio, istruzioni del fabbricante e marcature, come livello di protezione e impieghi specifici [38].
    • Tra le attività indicate c'è la manipolazione a cielo aperto di acidi e alcali [39].

2. Le norme tecniche e cosa misurano

INAIL (manuale per i laboratori di ricerca, 2023) indica come riferimento la serie UNI EN 374 [40]:

  • 374-1:2018: terminologia e requisiti per i rischi chimici;
  • 374-2:2020: penetrazione;
  • 374-3:2004: permeazione;
  • 374-4:2020: degradazione;
  • 374-5:2017: microrganismi.

I requisiti generali (taglie, innocuità, marcatura) sono nella UNI EN 420:2003+A1:2009. Per i liquidi criogenici serve un guanto UNI EN 511 [41].

Le tre prestazioni da leggere [42]:

  • penetrazione: passaggio attraverso porosità, cuciture o microfori;
  • permeazione: diffusione molecolare attraverso il materiale;
  • degradazione: perdita di resistenza alla perforazione dopo il contatto con la sostanza, da verificare con tutte le sostanze dichiarate per il guanto.

Indici di permeazione (tempo di passaggio in contatto continuo, in laboratorio) [43]:

IndiceTempo di passaggio
1> 10 min
2> 30 min
3> 60 min
4> 120 min
5> 240 min
6> 480 min

INAIL avverte che la durata reale della protezione sul posto di lavoro può discostarsi molto da questi valori [43]. Il guanto va usato per un tempo inferiore a quello di permeazione della sostanza [44].

Se c'è anche rischio meccanico servono i dati EN 388 [45].

3. Come scegliere in pratica (indicazioni INAIL)

  1. Partire dalla SDS (sezione 8). Indica il materiale e gli altri requisiti di prestazione. Poi si confrontano con le tabelle di resistenza del produttore del guanto [44][40].
  2. Scegliere materiale e spessore. I materiali più usati sono nitrile, neoprene, lattice, PVC e vinile. Materiale e spessore vanno scelti in base alla lavorazione [46][40]. Per l'edilizia INAIL cita gomma nitrile, PVC e gomma butile [47].
  3. Tenere conto delle allergie. La scelta deve considerare anche eventuali allergie del lavoratore [44].
    • Nel settore acconciatura INAIL sconsiglia il lattice perché protegge in modo parziale e per poco tempo, ed è un forte allergizzante. Nello stesso contesto indica vinile e nitrile come migliori, con il nitrile più resistente a strappi e punture [48].
  4. Considerare gli altri rischi. Il guanto deve resistere anche ad abrasione, taglio, strappo e perforazione, se questi rischi sono presenti [44]. Se serve, va previsto un manicotto per proteggere l'avambraccio.
  5. Controllare marcatura e documenti. Servono marcatura CE con il numero dell'organismo notificato, dichiarazione di conformità e nota informativa del fabbricante [43]. Questo testo INAIL (2016) cita ancora il D.Lgs. 475/92; oggi l'art. 76 rimanda al Reg. (UE) 2016/425.
  6. Definire uso e sostituzione.
    • Sostituire i guanti in caso di lacerazioni, abrasioni o contaminazione, e conservarli puliti e asciutti [44].
    • Non superare i tempi indicati dal produttore: la permeazione comincia dal primo utilizzo [48].

Il guanto resta un DPI, cioè l'ultima misura nella gerarchia dell'art. 225. Come detto prima, non abbassa il livello di rischio calcolato nella valutazione.

Se mi indica le sostanze che usate, posso cercare cosa dicono le fonti INAIL e la classificazione CLP armonizzata (per esempio sensibilizzazione cutanea o assorbimento cutaneo) per orientare la scelta del materiale.

Q.04