Valutazione rischio chimico secondo il D.Lgs. 81/08, passo passo
La valutazione del rischio chimico è un obbligo del datore di lavoro nel DVR (D.Lgs. 81/08). Cosa valutare, rischio irrilevante, MoVaRisCh e guanti.
Valutazione rischio chimico secondo il D.Lgs. 81/08
La valutazione del rischio chimico è l'obbligo del datore di lavoro di individuare gli agenti chimici pericolosi presenti in azienda e di valutarne i rischi nel DVR, secondo l'art. 223 del D.Lgs. 81/2008. L'art. 224 chiede di tenere distinti il rischio per la sicurezza e quello per la salute. Se il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, bastano le misure generali del Capo I.
Le regole stanno nel Titolo IX, Capo I (artt. 221-232). Si applicano agli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, escluso l'amianto (art. 221).
Cosa si intende per agente chimico pericoloso
L'art. 222 definisce agenti chimici "tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli", prodotti intenzionalmente o no, immessi o no sul mercato. Rientrano anche quelli smaltiti come rifiuti.
Sono pericolosi in due casi. Il primo: l'agente rispetta i criteri del regolamento CLP per una classe di pericolo fisico o per la salute, "indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati". Il secondo: l'agente non è classificabile ma comporta un rischio per le sue proprietà e per il modo in cui è usato o presente sul luogo di lavoro. Qui entrano anche gli agenti con un valore limite di esposizione professionale nell'Allegato XXXVIII.
Il pericolo è "la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi". Il rischio è "la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione". Quindi la pericolosità di un agente chimico è data dalle sue proprietà. Il rischio dipende da quanto, come e per quanto tempo il lavoratore è esposto.
Cosa va considerato nella valutazione
L'art. 223 c.1 elenca i fattori da considerare:
- le proprietà pericolose degli agenti;
- le informazioni del fornitore, cioè la scheda di dati di sicurezza prevista dal REACH;
- livello, modo e durata dell'esposizione;
- le circostanze di lavoro, quantità comprese;
- i valori limite di esposizione professionale e biologici;
- gli effetti delle misure di prevenzione già adottate o da adottare;
- le conclusioni della sorveglianza sanitaria già effettuata, se disponibili.
La valutazione non riguarda solo il lavoro ordinario. Vanno valutate anche manutenzione e pulizia, quando è prevedibile "una notevole esposizione" (c.2). Con più agenti va valutato il rischio combinato (c.3). E una nuova attività può partire solo dopo la valutazione e le misure conseguenti (c.6).
La valutazione va aggiornata periodicamente e comunque dopo "notevoli mutamenti" o quando la sorveglianza medica lo richiede (c.7). Dopo una modifica significativa di processo o organizzazione, l'art. 29 c.3 chiede di rielaborare il DVR entro trenta giorni.
Il DVR ha data certa, oppure la data si prova con la firma del datore di lavoro e, a quel solo fine, con quelle di RSPP, RLS o RLST e del medico competente, se nominato (art. 28 c.2). L'art. 29 c.6 ammette le procedure standardizzate fino a 50 lavoratori, ma il c.7, lettera b, le esclude per le aziende con rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, reprotossici o da amianto.
Il rischio chimico è detto irrilevante quando
L'art. 224 c.2 stabilisce quando bastano le misure generali. La condizione è soddisfatta quando, per tipo e quantità dell'agente e per modalità e frequenza di esposizione, c'è "solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori" e le misure generali del comma 1 bastano a ridurlo. In quel caso non si applicano gli articoli 225, 226, 229 e 230.
L'art. 232 non fissa una soglia numerica. Prevede decreti per definire il rischio basso e irrilevante e, in loro assenza, affida comunque la valutazione al datore di lavoro.
Le due condizioni vanno lette separatamente. Il documento della Commissione consultiva permanente sui criteri per la valutazione del rischio chimico (2012) le distingue così. Se il rischio non è basso per la sicurezza ma è irrilevante per la salute, si applicano gli artt. 225 e 226 senza sorveglianza sanitaria. Se è basso per la sicurezza ma non irrilevante per la salute, si applicano gli artt. 225, 229 e 230. Lo stesso documento chiede di indicare nel DVR il modello o l'algoritmo usato.
Quando il rischio non è irrilevante
L'art. 225 fissa un ordine preciso. Prima viene la sostituzione con agenti o processi meno pericolosi, se la natura dell'attività lo consente. Poi, in sequenza: processi e controlli tecnici, protezione collettiva alla fonte, protezione individuale con i DPI "qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione", sorveglianza sanitaria.
Le misurazioni (art. 225 c.2) sono richieste periodicamente e quando cambiano le condizioni, salvo che si dimostri con altri mezzi un livello adeguato di protezione. I risultati vanno allegati al DVR e comunicati al RLS. Se un valore limite viene superato bisogna eliminarne le cause, informare i lavoratori e "senza indugio" l'organo di vigilanza. Per le misure dell'aria il riferimento è la UNI EN 689:2019, richiamata dall'Allegato XLI, come spiega il fact sheet INAIL sul rischio chimico di luglio 2026.
La sorveglianza sanitaria (art. 229) riguarda i lavoratori esposti ad agenti classificati come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione di categoria 2, o con effetti sull'allattamento. Si fa prima dell'adibizione, nel corso del rapporto e alla cessazione. Di norma è annuale o con periodicità diversa decisa dal medico competente. Il monitoraggio biologico è obbligatorio quando per l'agente esiste un valore limite biologico.
Cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione
Per gli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione di categoria 1A e 1B valgono le disposizioni specifiche del Capo II, artt. 233-245 (art. 233). Non usate l'esito di un modello per il Capo I per escludere questi obblighi. Per cancerogeni e mutageni, l'INAIL esclude una soglia di rischio irrilevante per la salute.
I tossici per la riproduzione sono entrati nel Capo II con il D.Lgs. 135/2024, in vigore dall'11 ottobre 2024. Lo stesso decreto ha sostituito l'Allegato XXXVIII sui valori limite e abrogato l'Allegato XXXIX. Il valore limite biologico del piombo è stato trasferito nell'Allegato XLIII-bis. Se il vostro DVR cita ancora l'Allegato XXXIX, aggiornate il riferimento e controllate il testo vigente.
La direttiva (UE) 2024/869 su piombo e diisocianati andava recepita entro il 9 aprile 2026. Chi lavora con questi agenti dovrebbe controllare su Normattiva se l'Italia ha già adottato l'atto di recepimento.
MoVaRisCh e gli altri modelli
L'INAIL elenca MoVaRisCh, EUSES, ECETOC TRA e Stoffenmanager, e avverte che i modelli semplificano la situazione reale. MoVaRisCh, dell'AUSL di Modena, è aggiornato al 28 febbraio 2026, in linea con il D.Lgs. 135/2024 e con il regolamento (UE) 2020/878 sulle schede di sicurezza.
Il modello MoVaRisCh 2026 calcola R = P × E per ogni lavoratore e agente. P va da 1 a 10 e prende la frase H del CLP più grave (H372 vale 8). Per l'inalazione, E dipende da stato fisico, quantità giornaliera, tipo di uso, tipo di controllo, tempo di esposizione e distanza dalla sorgente. Inalazione e cute si combinano in Rcum = √(Rinal² + Rcute²). Si usa la giornata dell'anno con il rischio più alto.
| Valore di R | Esito MoVaRisCh |
|---|---|
| 0,1 < R < 15 | irrilevante per la salute |
| 15 < R < 21 | zona di incertezza: rivedere i dati, sentire il medico competente |
| 21 < R < 40 | sopra l'irrilevante: il modello indica gli artt. 225, 226, 229 e 230 |
| 40 < R < 80 | rischio elevato |
| R > 80 | grave rischio |
Il 15 non è una soglia di legge, e nemmeno il rinvio del modello agli artt. 225, 226, 229 e 230: il punteggio misura la salute, il giudizio resta del datore di lavoro. Il modello non valuta i CMR 1A/1B, esclude l'ingestione ed eredita i limiti della classificazione CLP, con l'incertezza massima vicino alla soglia. Per fumi di saldatura e materie plastiche serve cautela su P e su E. I DPI vengono dopo le protezioni collettive (art. 225).
DPI e guanti per rischio chimico
I DPI si usano quando i rischi non si possono evitare o ridurre abbastanza con misure tecniche, collettive o organizzative (art. 75). Devono essere conformi al regolamento (UE) 2016/425 (art. 76). Il datore di lavoro li sceglie confrontando i rischi con i dati del fabbricante e aggiorna la scelta a ogni variazione significativa (art. 77).
I guanti contro sostanze pericolose per la salute sono DPI di categoria III secondo l'Allegato I del regolamento (UE) 2016/425. Servono quindi l'esame UE del tipo e un controllo sulla produzione, e per i DPI di terza categoria l'addestramento è sempre obbligatorio (art. 77 c.5).
La norma tecnica di riferimento è la UNI EN ISO 374-1:2018. Secondo il fact sheet INAIL sui DPI, la norma valuta i guanti per penetrazione, permeazione e degradazione. La resistenza alla permeazione è il tempo che una sostanza liquida impiega a impregnare tutto lo spessore del guanto. Controllate la marcatura EN ISO 374-1 e chiedete al fabbricante i dati di permeazione per la vostra sostanza specifica, non per una famiglia chimica generica.
Le guide INAIL da tenere a portata di mano
L'INAIL pubblica Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori (3ª edizione, 2023) e il manuale Rischio Chimico per i laboratori di ricerca (2023). Le risposte su valutazione, rischio irrilevante e guanti, con le fonti citate, sono raccolte in questa pagina di RegAffairs AI.